Descrizione

Sull’Istituzione scolastica grava la responsabilità della vigilanza sugli alunni minori, dal momento iniziale dell’affidamento e sino a quando, a tale tutela, non si sostituisca quella dei genitori o di soggetti maggiorenni cui sia stata delegata l’attività di accompagnamento in occasione dell’uscita degli stessi al termine delle attività scolastiche.

La valutazione dei rischi connessi all’obbligo di vigilanza è di competenza dell’Istituzione scolastica e di ciascun suo operatore al fine di controllare, con la dovuta ed accertabile diligenza e con l’attenzione richiesta dall’età e dallo sviluppo psico-fisico degli alunni, che questi ultimi non vengano mai a trovarsi in una situazione di pericolo. Età considerata e condizioni personali e ambientali sono gli elementi di profonda incidenza sulle scelte organizzative della scuola che devono garantire modalità di riconsegna degli alunni in situazioni controllate e di assoluta sicurezza.

Durante l’intero svolgimento dell’attività scolastica quotidiana tutto il personale è tenuto alla scrupolosa osservanza delle disposizioni organizzative fissate nella presente fonte regolamentare volte ad assicurare l’incolumità, la salute ed il benessere psico-fisico degli alunni.

Fra gli obblighi di servizio del personale scolastico vi è, infatti, quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono ad esso affidati, obbligo imposto dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.

REGOLAMENTO SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI